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In seduta plenaria, del 30 aprile 2024, resa nella causa C-470/21 contro la Pirateria Online, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea emana una sentenza senza precedenti e che in un certo senso va contro le leggi sulla Privacy nelle attività Internet legiferata come direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo.

Meglio spiegato il concetto attraverso la nota conclusiva dell’Avvocato titolare della proposta:

V.      Conclusione

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sottoposte dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia):

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta ad una normativa nazionale che consente la conservazione, da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, e l’accesso, da parte di un’autorità amministrativa incaricata di proteggere il diritto d’autore e i diritti connessi contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet, limitatamente ai dati relativi all’identità civile corrispondenti ad indirizzi IP, affinché tale autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi sospettati di essere responsabili di siffatte violazioni e possa adottare, se del caso, misure nei loro confronti, senza che tale accesso sia subordinato ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente, qualora tali dati costituiscano l’unico strumento di indagine che permetta di identificare le persone alle quali tali indirizzi erano attribuiti al momento della commissione del reato.

Quindi la legge sulla Privacy non potrà più essere utilizzata come scudo alle eventuali indagini o raccolta dei dati fini all’individuazione “fisica” del titolare di Indirizzo IP.

Che in poche parole impone ai Provider Internet (i fornitori di connessione) di conservare e di rilasciare il permesso alla consultazione dei dati relativi ad un IP segnalato o riconosciuto in attività illegali (IPTV o “Pezzotto” o navigazione sui siti pirata), da parte degli organismi/piattaforme/organizzazioni che combattono la pirateria online ..Piracy Shield compresa.

Gli archivi ed i log dei provider potranno essere utilizzati per individuare fisicamente un individuo sotto osservazione o riconosciuto come utilizzatore di Servizi illegali per la visione di contenuti protetti dai diriti di trasmissione.

Pirateria Ip tracking

Il Commissario di Agcom M. Capitanio ha espresso la sua soddisfazione attraverso i suoi Account social

Sentenza in qualche misura storica perché, finalmente, chiarisce che il fondamentale diritto alla tutela dei dati personali non può essere usato, al pari della libertà di internet, come coperta per chi compie atti di pirateria.

E’ chiaro che la sentenza prevede delle limitazioni ed un uso selettivo dei dati personali operando solo e relativamente all’eventuale illecito salvaguardando il resto dei dati e della vita privata dell’individuo attraverso una separazione stagna delle diverse categorie di dati personali:

il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica competente, al solo scopo di identificare la persona sospettata di aver commesso un reato, ad accedere ai dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP, conservati separatamente e in maniera effettivamente stagna dai fornitori di accesso a Internet”.

Sta di fatto che con questa sentenza si rendono effettive le promesse fatte in merito all’individuazione ma soprattutto alla persecuzione di chi abitualmente si serve di strumenti e fonti illegali per la visone di eventi live o contenuti OnDemand da sorgenti “pirata”.

Partendo dal presupposto che ormai la maggioranza dei navigatori Internet non sia di sprovveduti, questa sentenza non può comunque considerarsi la pietra tombale sulla pirateria.

I modi e metodi per navigare in libertà ed in modo protetto non mancano, VPN, Warp, Tor, DNS …, tutti sistemi che di fatto nascondono l’IP a chiunque Intenet Provider inclusi.

Non vogliamo fare la parte dei promotori della Pirateria , tutt’altro, TivuStream si dichiara espressamente contraria alla pirateria ma realisticamente parlando per chi non riesce (ed andrebbe anche fatta un’analisi puramente economica visto che molte persone che si affidano alla pirateria non lo fanno per affinità ma per necessità non potendosi permettere spese “Extra” come un regolare abbonamento) o non vuole fare a meno di utilizzare sitemi illegali di sistemi “anti – anti pirateria” ne è pieno il Web.

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