La legge sui servizi digitali dell’Unione Europea (DSA) è una legge che ha creato e sta creando valutazioni ed interpretazioni estremamente contrastanti. C’è chi la considera più simile a una legge sulla censura e la sorveglianza piuttosto che una misura di sicurezza. Altri invece la considerano necessaria per contrastare fenomeni come truffe online, terrorismo, sfruttamento minorile, campagne di manipolazione e disinformazione organizzata.
Di fatto il DSA conferisce a funzionari (anche non eletti) di Bruxelles il potere di decidere cosa rientri o meno in relazione ai paragrafi della legge, e ad intraprendere le misure necessarie. Altri ancora sostengono che il DSA stia creando l’infrastruttura necessaria alla verifica dell’identità attraverso il portafoglio digitale. Al momento sono in corso progetti pilota su larga scala prima che il “Digital Wallet” venga ufficialmente adottato dagli Stati membri.
-Obbligo di rimozione rapida dei contenuti
Il DSA impone alle piattaforme (in generale Social media, Servizi di Hosting, grandi piattaforme sociali etc..) di predisporre sistemi per segnalare e rimuovere contenuti ritenuti illegali o contrari alle policy.
-Obbligo di analizzare e mitigare i cosiddetti “systemic risks” (rischi sistemici)
disinformazione, effetti sul dibattito civico, processi elettorali, salute pubblica, benessere psicologico, tutela dei minori.
-Obbligo di trasparenza sui sistemi di moderazione e sugli algoritmi di raccomandazione.
In teoria questo dovrebbe aumentare la responsabilità delle piattaforme
-Pressione indiretta sulle piattaforme private
Il DSA non obbliga lo Stato Europeo a censurare direttamente contenuti leciti,
ma la legge esercita una forte pressione normativa sulle piattaforme affinché “mitighino i rischi” e dimostrino di intervenire rapidamente.
-Centralizzazione del controllo digitale Europeo
Il DSA rafforza enormemente il ruolo della Commissione Europea nel controllo delle grandi piattaforme digitali. La Commissione Europea può (di fatto): Avviare indagini, chiedere dati, imporre adeguamenti,applicare sanzioni molto elevate.
Senza dover entrare nel merito singolo e specifico di quanto sopra, è però lecito evidenziare come queste imposizioni generino dubbi e diffidenza verso il metodo utilizzato e verso il ruolo così centrale ed esecutivo della Commissione Europea. ll vero nodo del DSA non è soltanto la sicurezza online, ma chi decide cosa rappresenti un rischio per la società digitale e cosa no, e fino a che punto sia legittimo limitare la circolazione delle informazioni in nome della protezione collettiva.

Al summit AI & Tech Week di POLITICO, tenutosi questo mese a Bruxelles, Renate Nikolay, vicedirettrice generale della DG CONNECT della Commissione europea, ha “celebrato” il crescente numero di casi di applicazione della legge. Diciassette indagini in corso e una decisione di non conformità, sottolineando che il DSA “funziona”.
Per i più critici e in qualche modo detrattori ciò che il DSA garantisce è soltanto pressione. Pressione sulle piattaforme affinché censurino più contenuti, più rapidamente e senza troppe domande. Pressione affinché rendano accessibili i propri algoritmi e sistemi interni all’ispezione governativa senza un mandato del tribunale. E, sempre più spesso, pressione sui singoli utenti affinché dimostrino chi sono prima di poter partecipare al dibattito pubblico online o alla semplice navigazione.
Il DSA richiede alle piattaforme con più di 45 milioni di utenti mensili nell’UE di valutare e mitigare i “rischi sistemici”, una categoria che include i rischi per il “discorso civico”, i “processi elettorali” e la “sicurezza pubblica”.
La Commissione decide cosa si intende per rischio sistemico e ne delinea le definizioni. La Commissione decide se la risposta di una piattaforma è sufficiente. E quando la Commissione decide che non lo è, avvia un’indagine, raccoglie prove, emette conclusioni preliminari e impone multe fino al 6% del fatturato annuo globale. Non esiste un pubblico ministero indipendente. Non c’è separazione tra l’organo che scrive le regole e quello che punisce le violazioni. La Commissione è regolatore, investigatore e giudice.
Dichiarazioni o pensieri espressamente critici e assolutistici, non necessariamente veri perlomeno se si valutano anche i contesti. Quel che è evidente è che la Commissione Europea ha realmente un ruolo centrale ed esecutivo a discapito, forse, di un più organizzato sistema di controllo ed eventuale intervento che utilizzi mezzi e personale più consono alle eventuali sentenze.
La legge conferisce inoltre alla Commissione il potere di ordinare “misure provvisorie” mentre le indagini sono ancora in corso, costringendo le piattaforme a modificare il loro modo di operare prima che sia stato stabilito che abbiano commesso un illecito. Può richiedere l’accesso agli algoritmi delle piattaforme, imporre modifiche ai sistemi di raccomandazione e ordinare un maggiore monitoraggio di parole chiave o hashtag specifici.
Attualmente la Commissione impiega 127 persone per controllare i contenuti o attività interlocutorie online e ne sta assumendo altre 60. Le indagine che ha avviato riguardano X, TikTok, Facebook e Instagram di Meta, AliExpress, Temu, Snapchat e diverse piattaforme pornografiche.
in realtà l’unica azione completata, è una multa di 120 milioni di euro contro X nel dicembre 2025. X ha presentato ricorso contro la multa al Tribunale dell’Unione Europea, sostenendo la parzialità dell’accusa e violazioni del giusto processo.
L’indagina dalla quale è scaturita la multa ha inizio nel 2023 ed ha esaminato la gestione da parte della piattaforma dei “contenuti illegali” e della “manipolazione delle informazioni”.
Spetta alla Commissione interpretarli entrambi. “Manipolazione delle informazioni” ha definizione troppo generica ed interpretabile. Potrebbe anche significare un post virale che la Commissione ritiene politicamente scomodo. (stiamo ipotizzando scenari estremi)
Il “rischio sistemico” è forse il concetto più potente e controverso del DSA. E’ di fatto una definizione troppo ampia ed interpretabile che può portare a grossi rischi di male interpretazione o troppa sufficienza. Esiste anche il rischio che opinioni controverse ma legittime vengano limitate o penalizzate algoritmicamente.
A questo proposito ed in relazione all’interpretabilità e successiva messa in opera, la Commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti ha pubblicato alcuni rapporti, tra cui il Europe’s Threat to American Speech and Innovation: Part II (febbraio 2026). (.pdf scaricabile) che documenta come la Commissione Europea abbia utilizzato il DSA e precedenti campagne di pressione informali per costringere le piattaforme a modificare le loro regole di moderazione dei contenuti a livello mondiale.
Per chi non ama questo tipo di iniziative, o per chi semplicemente attua valutazioni sui contenuti espressi e non su supposizioni, ma si definisce un pò malizioso, è vero che la Commissione Europea ha sviluppato un intero vocabolario per attenuare ciò che i suoi poteri possono fare. La censura diventa “moderazione dei contenuti”, la sorveglianza diventa ‘verifica’, un divieto diventa “restrizioni legate all’età”, un demandato controllo governativo della libertà di parola diventa “responsabilità della piattaforma”.
Se il DSA nasce con l’intento di rendere più sicuro il Web dovrebbe anche essere in grado di valutarne le sfumature e di non fare “di tutta l’erba un fascio” a maggior ragione quando il traffico Web sta cambiando direzione. Espressioni di libertà sono anche le espressioni critiche a provvedimenti apparentemente a tutela della comunità ma che nascondono meccanismi più votati al controllo preventivo piuttosto che all’indicazione di norme, anch’esse preventive, ma proporzionate alle dimensioni della piattaforma ed in linea con le espressioni comuni. Il percorso che si sta delineando si infittisce di ostacoli e difficoltà (anche pratiche) che rendono il DSA un’arma piuttosto che un’indicazione comunitaria.
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