Asstel (AssoTelecomunicazioni) ha espresso un forte scetticismo in merito al nuovo volto della lotta alla pirateria online grazie ai due emendamenti (uno riguardante le VPN) presentati nel Decreto Legge Omnibus. (Il governo ha posto la questione di fiducia. Il voto dovrebbe essere calendarizzato in Aula per oggi 01/10/2024. Il decreto omnibus, dovrà essere convertito in legge entro l’8 ottobre, per poi andare alla Camera per il via libera definitivo).
Gli emendamenti specifici sono due:
L’emendamento 6.0.35 :
Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1 la parola “univocamente” è sostituita con la seguente “prevalentemente”;
2) al comma 3 dopo “destinatario del provvedimento” è aggiunto “garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta”;
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole “compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete” inserire le seguenti “e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati,”;
4) al comma 5, primo periodo dopo le parole “ai prestatori di servizi di accesso alla rete,”, inserire le seguenti parole: “compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati,”;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole “provvedono comunque,” inserire le seguenti “, entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,”;
6) è aggiunto il seguente comma “8. L’Autorità, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, può fissare limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito”;
b) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole “destinatari dei provvedimenti di disabilitazione”, inserire le seguenti “di cui all’art. 2, comma 5 della presente legge”.
e L’emendamento 6.0.36 :
1 – I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo 615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare, senza ritardo, all’autorità giudiziaria o alla Guardia di finanza tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
[…]
3 – Fuori dai casi di concorso nel reato, l’omissione o il ritardo della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Se quanto espresso da Asstel può considerarsi generico in termini di contenuti nella lotta alla pirateria, non lo è nello specifico rispetto al testo dell’emendamento 6.0.36, dove i fornitori di accesso alle rete internet ed alle connessioni (ISP) debbano ritenersi responsabili a livello penale quando omettono o tardano una segnalazione di contenuti “supposti” illegali rischiando fino ad un anno di reclusione.
Sul proprio sito Asstel scrive ed asserisce che il successo della piattaforma Piracy Shield per continuare ad essere positivo e propositivo debba fondarsi sulla collaborazione fino ad oggi dimostrata tra le Autorità e gli Operatori di Telecomunicazioni nazionali.
Questi ultimi hanno messo in atto, con un impegno congiunto, le attività necessarie ad attuare la piattaforma automatizzata prevista dalla Legge secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in continuità con la collaborazione già dimostrata allo stesso scopo all’Autorità sin dal 2013, primo anno di entrata in vigore del Regolamento per la promozione dell’offerta legale e la tutela del diritto d’autore online.
ed ancora Asstel dichiara
Riteniamo che l’approccio di ‘sistema’ e collaborativo attuato fino ad oggi, che ha consentito di dotare l’Italia di un importante strumento di legalità nell’ambiente online, non debba essere ostacolato dall’attribuzione agli Operatori di responsabilità di natura penale che non sono coerenti con la natura di fornitori di servizi di accesso alla rete e con i principi generali dell’ordinamento delle comunicazioni stabiliti a livello Comunitario
E’ chiaro che la posizione presa ed espressa da Asstel tende a sottolineare quanto questo tipo di “nuovo” approccio non sia per nulla efficace nel contrasto alla pirateria. Facendone un’analisi più tecnica potrebbe succedere che il ritardo o la mancata segnalazione possa avvenire non per colpa del o dei soggetti incaricati ma per problemi tecnici o di rete o di malfunzionamento (anche temporaneo) del sistema Piracy Shield, evento impossibile a priori da escludere totalmente.
In questo, anche se remoto, scenario potrebbe essere difficile dimostrare l’intenzionalità o meno della mancata segnalazione.
Evidentemente lo spirito di collaborazione così stretta fin quì dimostrata, come sostenuto da Asstel potrebbe scemare o essere incrinata se queste condizioni, in qualche modo, possano minare la fiducia delle parti.